Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 61
 
1. In via di interpretazione autentica, la perizia tecnica prevista dall' articolo 4, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è redatta discrezionalmente dal Comune compatibilmente con la propria organizzazione interna di uffici e personale tecnico.