1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, gli edifici comprendenti alloggi e vani adibiti ad attività produttiva o agricola conservano il carattere di edifici ad uso misto ancorché la parte destinata ad uso abitativo sia stata riparata con i benefici delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, 20 giugno 1977, n. 30, e l'intervento per il quale sono stati chiesti i benefici per il consolidamento antisismico riguardi i soli vani destinati ad uso produttivo o agricolo.