Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 60
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, gli edifici comprendenti alloggi e vani adibiti ad attività produttiva o agricola conservano il carattere di edifici ad uso misto ancorché la parte destinata ad uso abitativo sia stata riparata con i benefici delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, 20 giugno 1977, n. 30, e l'intervento per il quale sono stati chiesti i benefici per il consolidamento antisismico riguardi i soli vani destinati ad uso produttivo o agricolo.