Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 6
 
1. Nel testo all' articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall' articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:
a) all' ultimo comma, le parole: << dalla data del rilascio della licenza di abitabilità >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori >>;
b) è aggiunto, infine, il seguente comma:<< Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all' articolo 12 bis, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare, in presenza di comprovati motivi, prima che siano decorsi i cinque anni di cui al primo comma, l' alienazione ovvero il mutamento anche parziale della destinazione d' uso dell' immobile assistito dal contributo. >>.