1. Le disposizioni previste dall'
articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, cosė come modificato dall'
articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche in relazione alle spese di patrocinio legale sostenute dai Comuni nei casi in cui le controversie connesse allo svolgimento degli incarichi professionali previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non vengano definite attraverso la sentenza o il lodo arbitrale per la sopravvenuta carenza di interesse della parte privata attrice a proseguire il giudizio dovuta all' entrata in vigore di disposizioni legislative che abbiano determinato un mutamento della situazione di diritto in senso completamente satisfattorio delle sue ragioni.