1. In via di intepretazione autentica dell'
articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, coś come modificato dall'
articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese connesse alle pronunce rese dal Collegio arbitrale o dall'Autorità giudiziaria ordinaria, anche nelle ipotesi in cui il rapporto contrattuale venga dichiarato nullo per difetto di forma, ovvero nei casi di condanna al pagamento di indennizzi per arricchimento senza causa in relazione a prestazioni che, pur espletate in difetto di un valido rapporto contrattuale, siano tuttavia riconducibili al contenuto dei contratti d' appalto o di opera intellettuale.