Art. 49
3. I provvedimenti di rimborso spese eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge, in conformitą alle disposizioni del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di rimborso spese fatti salvi a norma del comma 3, sono annullati e, per l' effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.