1. In deroga all'
articolo 31, ottavo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, i negozi di alienazione in corso d' opera dell' immobile, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformitā alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66, terzo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comportano la revoca della quota di contributo in conto capitale non ancora erogata alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia possibile certificare oggettivamente lo stato di attuazione dell'opera alla data del negozio di alienazione. Con provvedimento regionale č revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualitā costanti eventualmente concesso.