Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 39
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria generale straordinaria entro il 31 dicembre 1991 sono valide agli effetti della concessione del relativo finanziamento regionale.
2. I benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono cumulabili con i contributi annui costanti di cui alle leggi regionali 7 marzo 1983, n. 20, e 15 giugno 1984, n. 19, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sempreché siano diretti a realizzare nello stesso edificio opere prive di finanziamento ritenute necessarie per consentire la completa funzionalità dell' edificio stesso.
3. Possono conseguire altresì i benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, anche coloro che, già ammessi per le stesse opere a un contributo da parte dello Stato o di altro ente pubblico, vi rinunzino ovvero decadano, sempreché si tratti di contributi le cui modalità di erogazione non consentano al beneficiario di intraprendere l'opera con una adeguata copertura finanziaria ed i lavori per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell' articolo 40 della legge regionale n. 2/1982 non risultino iniziati alla data di concessione del finanziamento.
4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all' articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge nei casi descritti al comma 2, per ragioni di cumulo, sono annullati e, per l' effetto, le relative domande, sussistendo ogni altro requisito, sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.
5. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, in base alle quali sia stata erroneamente disposta, prima dell' entrata in vigore della presente legge, l' assegnazione di massima di un finanziamento integrativo a copertura degli oneri connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide agli effetti del conseguimento definitivo del finanziamento medesimo per sopperire alle spese necessarie alla realizzazione di progetti di completamento ritenuti necessari a conferire adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.
6. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale prima del 31 dicembre 1990, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, ad integrazione di precedenti autorizzazioni per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide ancorché l' importo delle perizie superi quello del progetto originario e sono utili anche ai fini della copertura finanziaria di progetti di completamento con le caratteristiche di cui al comma 5.