1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a disporre anche in via di sanatoria ed in deroga alle norme procedimentali vigenti per il finanziamento delle opere pubbliche, atti di impegno della spesa a valere sui fondi autorizzati dalla Giunta regionale prima dell' entrata in vigore della presente legge con le deliberazioni di approvazione dei programmi delle opere ed impianti pubblici degli Enti diversi dai Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 40, 75 e 76 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, ancorché gli Enti interessati abbiano già realizzato, alla predetta data, nei limiti dell' importo assegnato dalla Giunta regionale, opere non autorizzate di natura complementare all' opera principale, senza provvedere ad adottare previamente una variazione al proprio programma.