Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 22
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a disporre anche in via di sanatoria ed in deroga alle norme procedimentali vigenti per il finanziamento delle opere pubbliche, atti di impegno della spesa a valere sui fondi autorizzati dalla Giunta regionale prima dell' entrata in vigore della presente legge con le deliberazioni di approvazione dei programmi delle opere ed impianti pubblici degli Enti diversi dai Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 40, 75 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, ancorché gli Enti interessati abbiano già realizzato, alla predetta data, nei limiti dell' importo assegnato dalla Giunta regionale, opere non autorizzate di natura complementare all' opera principale, senza provvedere ad adottare previamente una variazione al proprio programma.