1. All' articolo 75, terzo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune nel cui territorio è situata l' opera, può autorizzare, prima della scadenza della predetta convenzione, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione. >>.