Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 21
 
1. All' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune nel cui territorio è situata l' opera, può autorizzare, prima della scadenza della predetta convenzione, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione. >>.