Art. 144
1. Per le finalità previste dall' articolo 105 è autorizzata al spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - viene istituito il capitolo 8728 (2.1.232.3.07.26) con la denominazione: << Sovvenzione al Comune di Venzone per le spese relative all'espropriazione e l'occupazione temporanea e d' urgenza delle aree necessarie a realizzare l' insediamento abitativo denominato << Villaggio canadese >> >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 7 del 9.2.1993.
4. Sul precitato capitolo 8728 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.