Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 134
 
1. I negozi di alienazione degli edifici ricostruiti mediante intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto dell' autorizzazione sindacale prevista dall' articolo 66, quinto comma, della legge regionale n. 63/1977, così come da ultimo modificato dall' articolo 7 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, non comportano la pronuncia di decadenza dai benefici contributivi, sempreché i negozi di alienazione stessi siano intervenuti a distanza di oltre cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione.