1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi relativi agli edifici adibiti agli usi di cui all'
articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, relativamente alla parte di finanziamento accordata per gli arredi e le attrezzature ritenute necessarie per assicurare un'adeguata funzionalitą agli edifici oggetto di intervento.