Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 128
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell' entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni in favore di soci di cooperative edilizie, applicando erroneamente le disposizioni sugli acquisti previste dall' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, assimilando agli atti di acquisto consentiti ai fini della concessione dei benefici gli atti di assegnazione in godimento degli alloggi disposti dalla cooperativa edilizia in favore dei soci prima della cessione in proprietà individuale degli alloggi stessi.