Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013
Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 121
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, applicando erroneamente gli indici di convenienza economica previsti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti.