Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 118
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei comproprietari degli edifici oggetto di intervento di riparazione, non intestatari di domanda di contributo, i quali abbiano acquistato le restanti quote di proprietą dell' edificio, ivi comprese quelle del richiedente, dopo l' approvazione del progetto esecutivo e prima dell' inizio dei lavori.