Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013
Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 117
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge applicando erroneamente la maggiorazione per difficoltà di cantiere in misura superiore alla percentuale consentita anche all'importo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.