Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 101
 
1. Al comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: << Agli acquisti per causa di morte sono equiparate le donazioni nell' ambito familiare disposte in favore di successibili fino al 30 giugno 1989. >>.