Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 130
1. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzati con i contributi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, dai soci di cooperative edilizie, su aree loro assegnate in via provvisoria dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, ancorché le concessioni edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei singoli soci o del Presidente della cooperativa in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione, a condizione che le unità immobiliari ricostruite siano state cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci prima dell' entrata in vigore della presente legge, previa regolarizzazione dello stato giuridico delle medesime unità, ai sensi dell' articolo 936 del codice civile, dietro versamento del prezzo di cessione pari a quello risultante da apposita perizia di stima del Comune, e comunque non inferiore all' ammontare del rimborso della spesa sostenuta dagli interessati per la ricostruzione maggiorata degli interessi legali, oltre al valore del terreno e delle relative pertinenze.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 40/1996