Legge regionale 25 maggio 1993, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 5, L. R. 31/1996
2 Articolo 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Articolo 3 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 1
 Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e
bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del
Consorzio di bonifica Cellina-Meduna
3. In attesa del riordino delle Comunità montane e del trasferimento alle stesse del personale dei Consorzi, le Comunità montane aventi sede nella provincia di Pordenone, per le opere di competenza nel territorio della provincia di Pordenone, si avvalgono degli uffici dell' Amministrazione provinciale di Pordenone. Le Comunità montane aventi sede nelle altre province, per le opere di competenza nel rispettivo territorio, si avvalgono degli uffici dell' Amministrazione provinciale di Udine.
4. L'avvalimento avviene previo accordo fra le Comunità montane e l' Amministrazione provinciale competente. Tale accordo deve sorgere da idonea, apposita convenzione od accordo di programma da stipularsi per una o più opere. Gli accordi devono essere adottati con deliberazione dell' Assemblea della Comunità, o delle Comunità, se riguarda il territorio di più Comunità montane, e del Consiglio provinciale. Nel caso in cui l' opera dovesse interessare il territorio di più province, la volontà dovrà essere manifestata da tutti gli enti interessati, sia Comunità che Province.
Note:
1 Comma 2 interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 4/1994
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 62, comma 1, L. R. 9/1999
Art. 2
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 4/1994
2 Comma 2 aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 4/1994
3 Gli effetti dell' atto della proroga, previsti dall' articolo 2 L.R. 4/94, decorrono, ex articolo 5 della medesima legge, dalla data di scadenza della precedente proroga trimestrale.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 4, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 72, comma 5, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 31/1996
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 31/1996
9 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 3
 Compiti dei commissari liquidatori
3. La Giunta regionale provvede, previo confronto con le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale del personale del comparto, all' approvazione degli atti di cui al comma 1, lettera a), n. 2.
4. Ai commissari liquidatori spetta un' indennità di carica pari a quella prevista per i Presidenti dei soppressi Consorzi.
5. Il Presidente del Consorzio di bonifica Cellina- Meduna provvede, relativamente alla Sezione di bonifica montana, agli adempimenti di cui al comma 1 svolti dai commissari liquidatori. L' attuale Presidente del Consorzio rimane in carica per il periodo indicato dall' articolo 2. Egli rimane in carica altresì per provvedere, entro lo stesso termine, all' adozione delle modifiche statutarie conseguenti all' approvazione della presente legge.
6. I commissari, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvalgono del personale necessario, esclusivamente fra quello trasferito, su richiesta del commissario liquidatore o del Presidente del Consorzio Cellina-Meduna, previa deliberazione prevedente apposita convenzione o accordo di programma da adottarsi con atto dell' Assemblea della Comunità montana e della Provincia territorialmente competente per l' oggetto.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 4/1994
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 4/1994
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 3, L. R. 31/1996
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 3 bis
1. È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, e di quelle comunque di competenza della Direzione regionale delle foreste, per le quali alla data dell'1 gennaio 1997, il procedimento di espropriazione non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l'emissione del decreto di espropriazione. È fatta salva l'efficacia degli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione medesimi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 4
 Trasferimento del patrimonio, dei rapporti giuridici
e del personale
4. I posti previsti nel ruolo di cui al comma 1 sono automaticamente soppressi per la cessazione dal servizio, per qualsiasi causa dei dipendenti che li occupano, nonché su autonoma determinazione dell' ente di assegnazione per il passaggio nei corrispondenti posti di ruolo ordinario che si rendono successivamente vacanti presso detto ente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
5 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
6 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 5
 Inquadramento di personale in ruolo soprannumerario
1. Il personale, in servizio presso i Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e presso la Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, è inquadrato in ruolo ed in soprannumero, a decorrere dalla data di trasferimento, nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle qualifiche o fasce funzionali formalmente rivestite presso l'ente di provenienza alla data del 31 dicembre 1992, secondo l' equiparazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. L'inquadramento del personale è disposto, a domanda dell' interessato, da presentarsi rispettivamente alla Provincia di Udine e alla Provincia di Pordenone entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o fasce rivestite presso gli enti di provenienza.
4. Al personale spetta alla data dell' inquadramento il trattamento economico annuo lordo corrispondente alla qualifica di equiparazione maggiorato del trattamento accessorio annuo lordo, se spettante, e dell' incremento del salario individuale di anzianità. L' eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello attribuibile è mantenuta mediante l' attribuzione di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici e di carattere generale.
5. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico rispettivamente della Provincia di Udine e della Provincia di Pordenone, per effetto del trasferimento dell'esercizio delle funzioni già di competenza dei Consorzi e della Sezione, il numero dei dipendenti inquadrato in soprannumero è quello indicato nella tabella B allegata alla presente legge.
7. L' Amministrazione provinciale deve comunicare alla Ragioneria generale dell'Amministrazione regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, il numero del personale di cui alla presente legge non ancora assorbito nei ruoli ordinari dell' ente o non cessato dal servizio.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 6
 Norme finanziarie
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico i disavanzi di amministrazione dei Consorzi e della Sezione di bonifica montana di cui all' articolo 1, comma 1, nonché gli ulteriori oneri risultanti dai bilanci di liquidazione dei medesimi, come approvati ai sensi dell' articolo 3, comma 2.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 1755 (1.1.148.2.10.12) con la denominazione << Oneri derivanti dal ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana delle Prealpi Giulie, della Carnia e del Canal del Ferro - Val Canale e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna ed ulteriori oneri risultanti dai bilanci di liquidazione dei medesimi >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.
4. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l' anno 1993.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione I - il capitolo 1756 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell' indennità di carica ai Commissari dei soppressi Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana delle Prealpi Giulie, della Carnia e del Canal del Ferro - Val Canale >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa, di lire 20 milioni per l'anno 1993.
6. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 5.020 milioni si provvede per lire 5.000 milioni, derivanti dal comma 2, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 (Partita n. 4 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) e per lire 20 milioni, derivanti dal comma 4, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 del precitato stato di previsione.
7. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 5.020 milioni, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
8. Gli oneri di cui all' articolo 5, comma 6, fanno carico al capitolo 1773 del medesimo stato di previsione precitato.