Art. 4
2. Per l' utilizzo degli inviti di cui al comma 1 il socio e l' invitato devono cacciare insieme entro i limiti del carniere riservato al socio invitante.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 24/1996
2 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
3 Comma 2 bis abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999