Legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Norme integrative e modificative in materia venatoria.
Art. 19
 
1. Ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, coloro che detengono uccelli vivi da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima e che non abbiano già provveduto a farne denuncia agli organi competenti devono trasmettere il loro elenco dettagliato al Comitato provinciale della caccia competente per territorio, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 9, L. R. 13/2000
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.