Legge regionale 29 marzo 1993 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 7.371 milioni per l'anno 1993, derivante dal Capo I, si provvede come segue:

a) per complessive lire 1.105 milioni, derivanti dagli articoli 2, comma 2, lettere a) e d), 3, comma 2, lettera a), 4, comma 3, lettera a), e 5, comma 3, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 81 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

b) per complessive lire 3.080 milioni, derivanti dagli articoli 2, comma 2, lettere b) ed e), 3, comma 2, lettera b), e 4, comma 3, lettera b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 82 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

c) per complessive lire 3.186 milioni, derivanti dagli articoli 2, comma 2, lettere c) e f), 3, comma 2, lettera c), e 4, comma 3, lettera c), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 83 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 7.371 milioni, derivanti dal Capo I, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.