Legge regionale 29 marzo 1993 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.

Art. 20

Procedure

1. Le risorse stanziate per l'attuazione delle misure di cui agli articoli 18 e 19 sono assegnate alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia con deliberazione della Giunta regionale che ne definisce, altresì, i criteri ed i parametri di ripartizione.

2. A tal fine, le Comunità montane sono tenute a predisporre un programma straordinario di interventi, descrittivo delle iniziative da attuare, che viene finanziato nella misura dell' ottanta per cento ad avvenuta approvazione del programma da parte della Giunta regionale e per il restante venti per cento in seguito a presentazione da parte delle Comunità montane della rendicontazione delle spese effettuate.

3. Le Comunità montane sono tenute a fornire all'Amministrazione regionale tutti gli elementi necessari a definire lo stato di attuazione delle iniziative, per garantire l' osservanza degli adempimenti richiesti dal Programma Interreg, frontiera Italia - Austria.