Legge regionale 29 marzo 1993 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.

Art. 19

Sentieri alpini

(1)

1. Per l' attuazione della misura 2.2 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, manutenzione sentieri, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 181 milioni per l' anno 1993.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:

a) 1008 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia- Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 23 milioni per l' anno 1993;

b) 1009 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia- Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 77 milioni per l'anno 1993;

c) 1010 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia- Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 81 milioni per l' anno 1993.

Note:

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.