Legge regionale 29 marzo 1993 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.

Art. 17

Parchi alpini

1. Per l' attuazione della misura 1.1 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, parchi alpini, l' Amministrazione regionale è autorizzata, in conformità all' articolo 1, secondo comma, numero 3 della legge regionale 24 gennaio 1983, n.11, a realizzare iniziative per l'attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, da definire in base ad un piano di priorità stabilito d' intesa tra la Regione e i Comuni interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 154 milioni per l' anno 1993.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.3. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:

a) 3018 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione di iniziative per l' attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 16.500.000 per l' anno 1993;

b) 3019 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione di iniziative per l' attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 77 milioni per l' anno 1993;

c) 3020 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione di iniziative per l' attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 60.500.000 per l' anno 1993.