Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.
CAPO I
 ATTUAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO MEDITERRANEO - II FASE
Art. 2
1. Per il completamento delle opere di competenza della Direzione regionale dell' ambiente e della Direzione regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, secondo i progetti e con le modalità ivi previste, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 2.187 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 1.087 milioni per i progetti da realizzare nel settore ambientale;
b) lire 1.100 milioni per i progetti da realizzare nel settore agricolo.

2. Il predetto onere di lire 2.187 milioni fa carico, per gli importi sottoindicati, ai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di pari importo per l' anno 1993:
a) capitolo 2497: lire 174 milioni;
b) capitolo 2498: lire 217 milioni;
c) capitolo 2500: lire 696 milioni;
d) capitolo 6295 (2.1.210.5.10.29), di nuova istituzione alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione X - con la denominazione << Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2088 del 23 luglio 1985 - Fondi regionali >>: lire 176 milioni;
e) capitolo 6296: lire 220 milioni;
f) capitolo 6298: lire 704 milioni.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 12/2010
Art. 4
 Interventi di formazione professionale
1. Nell' articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, il secondo periodo del comma 1 è sostituito con il seguente:
<< L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a contribuire ad iniziative di formazione aziendale attuate da imprese operanti nel settore dell' acquacoltura, nei limiti previsti dalle disposizioni che regolano gli interventi del Fondo Sociale Europeo, nonché a partecipare alle iniziative formative di carattere interregionale previste dal PIM. >>

2. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40, come integrato dal comma 1, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 2.310 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 2.310 milioni fa carico, per gli importi sottoindicati, ai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di pari importo per l' anno 1993:
a) capitolo 5862 (2.1.162.5.10.05), di nuova istituzione alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1.- spese correnti - categoria 1.6.- Sezione X - con la denominazione << Finanziamenti per la realizzazione di corsi di formazione professionale e di iniziative di formazione aziendale nel settore dell' acquacoltura, previsti dal Programma Integrato Mediterraneo, nonché per la partecipazione alla realizzazione di iniziative formative di carattere interregionale nell' ambito del PIM medesimo, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2088 del 23 luglio 1985 - Fondi regionali >>: lire 231 milioni;
b) capitolo 5863: lire 1.155 milioni;
c) capitolo 5864 (2.1.162.5.10.05), di nuova istituzione alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione X - con la denominazione << Finanziamenti per la realizzazione di corsi di formazione professionale e di iniziative di formazione aziendale nel settore dell' acquacoltura, previsti dal Programma Integrato Mediterraneo, nonché per la partecipazione alla realizzazione di iniziative formative di carattere interregionale, nell' ambito del PIM medesimo, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2088 del 23 luglio 1985 - Fondi statali >>: lire 924 milioni.

4. In relazione al disposto del comma 1 nella denominazione del capitolo 5863 la locuzione << per addetti all' acquacoltura >> è sostituita con la locuzione: << e di iniziative di formazione aziendale nel settore dell' acquacoltura >>.
Art. 5
 Sviluppo dell' organizzazione commerciale
1. In attuazione dell' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, direttamente o tramite enti, organizzazioni e associazioni di produttori operanti nel settore dell' acquacoltura, spese per la realizzazione di iniziative rivolte alla:
a) divulgazione dei risultati delle indagini realizzate e sensibilizzazione dei produttori sui problemi dell' organizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti;
b) promozione del consumo dei prodotti dell' acquacoltura del Nord Adriatico con particolare riguardo all' area PIM, anche mediante l' adozione di marchi o altre forme di caratterizzazione dei prodotti stessi;
c) promozione dell' organizzazione dei produttori.

2. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40, e dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 308 milioni per l'anno 1993.
5. In relazione al disposto del comma 1 nella denominazione del capitolo 7633 la locuzione << per la realizzazione di studi >> è sostituita con la locuzione << per la realizzazione e la divulgazione di studi >>.
Art. 6
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 7.371 milioni per l'anno 1993, derivante dal Capo I, si provvede come segue:
a) per complessive lire 1.105 milioni, derivanti dagli articoli 2, comma 2, lettere a) e d), 3, comma 2, lettera a), 4, comma 3, lettera a), e 5, comma 3, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 81 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 3.080 milioni, derivanti dagli articoli 2, comma 2, lettere b) ed e), 3, comma 2, lettera b), e 4, comma 3, lettera b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 82 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per complessive lire 3.186 milioni, derivanti dagli articoli 2, comma 2, lettere c) e f), 3, comma 2, lettera c), e 4, comma 3, lettera c), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 83 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 7.371 milioni, derivanti dal Capo I, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.