Art. 7
Programma comunitario Renaval
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma comunitario Renaval per la riconversione delle zone dell' industria cantieristica, approvato con Decisione della Commissione CEE n. C(91) 2762/3 del 16 dicembre 1991.
2. Alla realizzazione del programma si provvede con le risorse assegnate dalla CEE con la Decisione n. C(91)2762/3 del 16 dicembre 1991 e dallo Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'
articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 e con i fondi regionali stanziati con la presente legge.