Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.
Art. 5
 Sviluppo dell' organizzazione commerciale
1. In attuazione dell' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40, l' Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere, direttamente o tramite enti, organizzazioni e associazioni di produttori operanti nel settore dell' acquacoltura, spese per la realizzazione di iniziative rivolte alla:
a) divulgazione dei risultati delle indagini realizzate e sensibilizzazione dei produttori sui problemi dell' organizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti;
b) promozione del consumo dei prodotti dell' acquacoltura del Nord Adriatico con particolare riguardo all' area PIM, anche mediante l' adozione di marchi o altre forme di caratterizzazione dei prodotti stessi;
c) promozione dell' organizzazione dei produttori.

2. Per le finalitā previste dall' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40, e dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 308 milioni per l'anno 1993.
5. In relazione al disposto del comma 1 nella denominazione del capitolo 7633 la locuzione << per la realizzazione di studi >> č sostituita con la locuzione << per la realizzazione e la divulgazione di studi >>.