Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.
Art. 24
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo in termini di competenza di lire 3.012 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo III, si provvede come segue:
a) per complessive lire 335.500.000, derivante dagli articoli 17, 18, 19, 21, 22 e 23, commi 3, lettere a), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 81 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 1.376 milioni, derivante dagli articoli 17, 18, 19, 21, 22 e 23, commi 3, lettere b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 86 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per complessive lire 1.300.500.000, derivante dagli articoli 17, 18, 19, 21, 22 e 23, commi 3, lettere c), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 87 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 3.012 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo III, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.