Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.
Art. 23
 Studi di pianificazione territoriale
1. Per l' attuazione della misura 6.1 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, studi di pianificazione territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, mediante affidamento di apposito incarico a enti o istituti specializzati nella materia, uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 alla Rubrica n. 10, programma 0.5.2. - spese d'investimento - categoria 2.2. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 2025 (2.1.220.3.10.32) con la denominazione << Spese per la realizzazione di uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 18 milioni per l' anno 1993;
b) 2026 (2.1.220.3.10.32) con la denominazione << Spese per la realizzazione di uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini,in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 68 milioni per l' anno 1993;
c) 2027 (2.1.220.3.10.32) con la denominazione << Spese per la realizzazione di uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 74 milioni per l' anno 1993.