Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.
Art. 21
 Iniziative promozionali
1. Per l' attuazione della misura 2.3 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, promozione, l'Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere spese per la realizzazione di pubblicazioni e di materiale divulgativo, di convegni e di iniziative informative e promozionali, rivolte a diffondere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali e a promuovere un rapporto corretto con l' ambiente montano.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di lire 155 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 alla Rubrica n. 3, programma 0.6.1. - spese correnti - categoria 1.4. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 409 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione << Spese per promuovere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali ed un rapporto corretto con l' ambiente montano, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 23 milioni per l' anno 1993;
b) 410 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione << Spese per promuovere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali ed un rapporto corretto con l' ambiente montano, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 51 milioni per l' anno 1993;
c) 411 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione << Spese per promuovere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali ed un rapporto corretto con l' ambiente montano, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 81 milioni per l' anno 1993.

4. Trattandosi di iniziative analoghe a quelle di cui all' articolo 1, primo comma, numero 3, lettera a) e numero 4, lettere a) e b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, le iniziative stesse sono gestite con il regolamento approvato con DPGR n. 112 del 25 marzo 1987, modificato ed integrato con DPGR n. 472 dell' 11 novembre 1988 e n. 504 del 7 dicembre 1992.