3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n.6 - programma 0.7.1 - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 1005 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 233 milioni per l' anno 1993;
b) 1006 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.052 milioni per l' anno 1993;
c) 1007 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 922 milioni per l' anno 1993.
1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.