Art. 16
Programma comunitario
Interreg frontiera Italia - Austria
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Interreg, frontiera Italia-Austria relativo all' iniziativa comunitaria concernente le zone frontaliere, come approvato dalla Commissione delle Comunità europee con Decisione n. C(91)3094 del 18 dicembre 1991 in base al
Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e al
Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma di cui al comma 1 si provvede con le risorse assegnate dalla Comunità europea con la Decisione n. C(91) 3094 del 18 dicembre 1991, con i finanziamenti dello Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'
articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n.183, nonché con i fondi regionali stanziati con la presente legge.