Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.
Art. 15
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo in termini di competenza di lire 10.109 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo II, si provvede come segue:
a) per complessive lire 342 milioni, derivante dagli articoli 9, comma 4, lettere a), numero 1), e b), numero 1), nonché 13, comma 3, lettera a), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 81 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 5.943 milioni, derivante dall' articolo 8, comma 5, lettere a), numero 1), b), numero 1), e c), numero 1), dall' articolo 9, comma 4, lettera a), numero 2), e b), numero 2), dall' articolo 10, comma 5, dall' articolo 11, comma 3, dall' articolo 12, comma 3, lettera a), nonché dall' articolo 13, comma 3, lettera b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 84 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per complessive lire 3.824 milioni, derivante dall' articolo 8, comma 5, lettere a), numero 2), b), numero 2), e c), numero 2), dall' articolo 12, comma 3, lettera b), nonché dall' articolo 13, comma 3, lettera c), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 85 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 10.109 milioni, derivante dal Capo II, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.