Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.
Art. 13
 Aiuti alle imprese artigiane
per la costituzione di servizi comuni
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.783 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 7982 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento speciale all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 142 milioni per l'anno 1993;
b) 7983 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento speciale all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 595 milioni per l'anno 1993;
c) 7984 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.046 milioni per l'anno 1993.