Art. 1
Programma Integrato Mediterraneo - II fase
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione alla seconda fase del Programma Integrato Mediterraneo, in seguito denominato PIM, per le zone lagunari dell' Adriatico settentrionale (1991-1992) come modificata con la Decisione della Commissione delle Comunità europee n.C(91) 3020/15 del 16 dicembre 1991.
2. Alla realizzazione degli ulteriori interventi previsti dal PIM si provvede con le assegnazioni aggiuntive disposte dalla CEE con la predetta Decisione, con i finanziamenti dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'
articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 e con i fondi regionali stanziati con la presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 12/2010