Art. 8
Rinnovo degli organi
1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza per ciascuno di essi prevista ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti ed indifferibili, indicandone i motivi. Se deve essere adottato un bilancio di previsione, si delibera l' esercizio provvisorio.