Art. 7
Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione dell' articolo 4, n. 1, dello Statuto di autonomia, il rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
2. Sono esclusi dall' applicazione della presente legge gli organi che hanno rilevanza statutaria, compresi quelli previsti all'articolo 60 dello Statuto, nonché quelli per i quali è prevista una diversa disciplina.