Legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/06/1993

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
Art. 15
 Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 75/1978, come sostituito dall' articolo 5, non si applicano ai soggetti in carica all' entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla durata del mandato in corso.
2. Le disposizioni dell' articolo 7 quinquies, comma 1, della legge regionale n. 75/1978, come introdotte dall' articolo 6, si applicano ai soggetti in carica all' entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla comunicazione sull' inesistenza di cause ostative; il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data medesima.
3. Gli organi amministrativi scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni; nelle more del rinnovo si applicano le disposizioni dell' articolo 8, comma 2.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che gli organi competenti abbiano provveduto al rinnovo si applicano gli articoli 9 e 10, commi 2 e 3, 11, 12 e 13.