Art. 12
Disciplina dei controlli
1. Salvo che sia diversamente disposto, i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 7 sono esecutivi dalla data di scadenza dell' organo che viene rinnovato o, se adottati nel periodo di proroga dello stesso, sono immediatamente esecutivi.
2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo quando sono di competenza di organi regionali; per i provvedimenti soggetti a controlli esterni si applica la disciplina vigente. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformitā a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 2.
3. La dichiarazione in sede di controllo di non conformitā a legge dei provvedimenti, di cui al comma 1, obbliga l' organo da cui tale atto č emanato a provvedere entro trenta giorni. In tale periodo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 2.