Art. 10
Designazione da parte di terzi
1. Nei casi in cui la legge istitutiva prevede che dell' organo da eleggere facciano parte componenti designati da soggetti terzi, il rinnovo delle designazioni č chiesto almeno quarantacinque giorni prima del termine di cui all' articolo 8, comma 1.
2. Se i soggetti competenti non provvedono alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all' individuazione dei componenti; se la designazione spetta ad associazioni sindacali o di categoria il soggetto individuato deve appartenere ad una di tali associazioni.
3. Quando la designazione spetta ad un ente locale territoriale, in mancanza di una designazione espressa č designato il legale rappresentante dell' ente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 39/1993