CAPO I
INTERVENTI NEI SETTORI
DELLA TUTELA DELL' AMBIENTE,
DELLE OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
Art. 75
Impianti di depurazione
(programma 1.1.2.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 76
Opere di sistemazione
idraulico forestale
(programma 1.3.2.)
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 77
Opere acquedottistiche
di rilevanza regionale
(programma 1.1.2.)
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 78
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera l), L. R. 34/2017
Art. 79
Opere idrauliche e di
sistemazione idrogeologica
(programma 1.2.1.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 80
Distribuzione del gas metano
(programma 1.4.3.)
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5.
All'
articolo 6 della legge regionale n. 63/1981, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
<< Nell' ipotesi di condominio di cui al primo comma i contributi possono essere altresì assegnati al fine di permettere agli Enti beneficiari di acquisire una maggiore quota percentuale di proprietà degli impianti costruendi, con conseguente riduzione degli oneri relativi al riscatto a titolo oneroso, sempreché tale istituto sia previsto nella convenzione originaria di concessione. >>.
Art. 81
Recupero edilizio e riqualificazione
dei centri storici
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della
legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.