CAPO II
INTERVENTI NEL SETTORE
DELL' INDUSTRIA
Art. 49
Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, - come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato dall'
articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato dall'
articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30 - dall'
articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, e dall'
articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzato, nell' anno 1995, il limite di impegno di lire 5.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
3. L' onere di lire 5.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 50
Consorzi garanzia fidi fra
le piccole e medie imprese industriali
(programma 3.2.2.)
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 51
Centro regionale servizi
per le piccole e medie industrie
(programma 3.2.1.)
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 52
Interventi sulle operazioni di locazione
finanziaria
di beni immobili
(programma 3.2.2.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 53
Programmi di commercializzazione
(programma 3.2.1.)
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 54
Incentivi per gli impianti idroelettrici
nei territori montani
(programma 1.6.2.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.