Art. 96
Rideterminazione di spese finanziate con ricorso
a mutuo nel settore della viabilità
(programmi 1.5.1. e 1.5.2.)
1. La spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall'
articolo 109, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 5.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall'
articolo 69, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, dall'
articolo 110, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 3795.