Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 94
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo
di spese già autorizzate nei settori
economici
(programmi 3.1.1. e 3.4.5.)
2. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e, relativamente alla quota per l' anno 1993, autorizzata per lire 13.000 milioni dall' articolo 58, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, e ridotta di lire 11.000 milioni in relazione al disposto di cui all' articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e, relativamente alla quota per l' anno 1994, dall' articolo 91, comma 7, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, come modificato dall' articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione precitato.