Art. 8
Trasferimenti alle Province
(programma 0.6.2.)
1.
Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 51.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 25.000 milioni ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
b) lire 26.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 25.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 26.000 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 26.000 milioni fa carico al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 5/1994