Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 64
Interventi a favore delle imprese commerciali
nelle zone montane
(programma 3.4.2.)
1.
Per le finalitā previste dall'
articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35
, come inserito dall'
articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29
, č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1995.
2.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.