Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 47
Credito agricolo
(programma 3.1.6.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50
, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
2.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.