1.
Per le finalitā previste dal Titolo VI della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della medesima legge regionale, č incrementato nelle misure e per le finalitā sottospecificate:
a) lire 4.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e di lire 2.400 milioni per l' anno 1995, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993;
b) lire 17.000 milioni per l' anno 1995, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietā indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.